Il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (art. 29 cdf, già art. 43 codice previgente) è posto a tutela del cliente e prescinde dal consenso di questi. Conseguentemente, l’accordo sul compenso tra avvocato e cliente non può derogare al principio di proporzionalità, dovendo sempre essere correlato all’attività svolta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza n. 153 del 3 agosto 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 03 Agosto 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 06 Giugno 2016 (censura)
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