Il delitto di esercizio abusivo della professione legale ha natura istantanea, giacché si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata, come ad esempio la partecipazione ad un’udienza al solo fine di chiedere un rinvio della stessa, giacché l’illecito non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Fidelbo, rel. De Amicis), VI Sez. Pen., sentenza n. 20233 del 6 aprile 2018.
Sulla rilevanza della fattispecie anche nel caso di attività professionale forense in ambito stragiudiziale, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 23 Febbraio 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 21 Settembre 2018 (sospensione)
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