Anche la revocazione delle sentenze CNF è possibile solo per errore di fatto

L’errore di fatto, eccepibile anche dinanzi al CNF attraverso il ricorso per revocazione (art. 395 cpc e ss.), consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o documenti di causa e che non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’eventuale accoglimento del ricorso per revocazione, impone di affrontare nel merito le questioni sottoposte dall’attenzione del Consiglio, con il ricorso originario e riproposte nel ricorso per revocazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 18 Dicembre 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Gennaio 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment