Costituisce gravissima violazione deontologica (oltre che di precise norme penali – nella specie, con accertamento passato in giudicato) il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, prelevi dal libretto intestato al beneficiario somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare (Nel caso di specie, il professionista si era indebitamente appropriato di € 200mila del beneficiario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 225 del 20 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 20 Novembre 2020 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 30 Giugno 2014 (radiazione)
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