Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza non occasionale ma continuativa al fine della tutela di un diritto.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 173 del 23 settembre 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 426 del 18 Novembre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 9 del 18 Maggio 2020 (sospensione)
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