All’avvocato sospeso è inibito anche l’esercizio di attività professionale stragiudiziale

Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza non occasionale ma continuativa al fine della tutela di un diritto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 173 del 23 settembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 23 Settembre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 67 del 18 Dicembre 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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