Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza legale stragiudiziale ex art. 2 co. 6 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, l’avvocato sospeso disciplinarmente aveva inviato una lettera di diffida e messa in mora).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 57 del 17 giugno 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 17 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 13 Settembre 2017 (sospensione)
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