Ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito “agisce d’intesa” con un avvocato iscritto all’albo, il quale ultimo deve necessariamente essere ricompreso nel mandato alle liti (Nel caso di specie l’avvocato stabilito aveva richiesto la dispensa dalla prova attitudinale, dichiarando di agire di intesa con un avvocato iscritto all’albo, che tuttavia non risultava nelle varie procure alle liti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato il rigetto del COA).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Ollà), sentenza n. 209 del 30 dicembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 30 Dicembre 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Gennaio 2017 (cancellazione amm.va)
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