Il procedimento disciplinare, che non venga definito in rito, deve necessariamente concludersi con una decisione che, nel merito, accerti o escluda la responsabilità dell’incolpato, e che quindi in suo confronto disponga, rispettivamente, l’applicazione di una sanzione disciplinare o il proscioglimento; pertanto poco coerente con tale principio appare una decisione che ritenga sussistente la responsabilità dell’incolpato (seppur evidenziando le giustificazioni applicabili al comportamento nel caso concreto) e, al tempo stesso, non applichi alcuna sanzione a ragione proprio delle giustificazioni addotte. In tal caso, all’incongruenza della decisione è possibile comunque rimediare in sede di gravame, mediante correzione o integrazione della sua motivazione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 24 Settembre 2015 (respinge) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 19 Giugno 2012 (assoluzione)
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