All’eventuale sospensione cautelare irrogata dal COA prima dell’entrata in funzione dei CDD si applica il Regolamento CNF n. 2/2014 e gli artt. 32 e 60 L. n. 247/2012, sicché essa diviene inefficace ex lege se, a far data dal 2 gennaio 2015, nei successivi 60 giorni non venga emesso il provvedimento sanzionatorio ovvero la sua durata superi il termine massimo di un anno (Nel caso di specie, in difetto di un provvedimento di revoca espresso, il CDD aveva ritenuto che la sospensione cautelare a suo tempo irrogata dal COA fosse ancora efficace a distanza di anni, tenendone conto ai fini della sanzione disciplinare, corrispondentemente mitigata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione del COA, che sul punto aveva sollevato specifica doglianza).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 01 Giugno 2022 (accoglie) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 19 Luglio 2021 (sospensione)
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