Alla richiesta di iscrizione all’albo non si applica il silenzio assenso

Il comma 7 dell’art. 17 della L. n. 247/2012 prevede la possibilità per l’interessato di ricorrere al CNF avverso il silenzio serbato dal COA sulla domanda di iscrizione all’albo, facoltà da esercitarsi nel termine di 10 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Per cui non può trovare applicazione la disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 45 del d.lgs n. 59/2010.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 24 novembre 2016, n. 334

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 334 del 24 Novembre 2016 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19282 del 19 Luglio 2018 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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