Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.
NOTA:
Con la sentenza qui annotata (peraltro conforme a Consiglio Nazionale Forense -pres. Picchioni, rel. Savi, sentenza del 27 dicembre 2018, n. 212), il CNF ha motivatamente dissentito da Cass. n. 6963/2017, trovando successivamente conforto nel revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019, appunto conforme al principio di cui in massima.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 29 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 16 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
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