Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 232 del 29 dicembre 2018

NOTA:
Con la sentenza qui annotata (peraltro conforme a Consiglio Nazionale Forense -pres. Picchioni, rel. Savi, sentenza del 27 dicembre 2018, n. 212), il CNF ha motivatamente dissentito da Cass. n. 6963/2017, trovando successivamente conforto nel revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019, appunto conforme al principio di cui in massima.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 29 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 16 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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