Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Sorbi), sentenza n. 190 del 5 novembre 2021

NOTA:
Con la sentenza qui annotata, il CNF ha motivatamente dissentito da Cass. n. 6963/2017, trovando conforto nel successivo revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019, conforme al principio di cui in massima.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 05 Novembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 18 Aprile 2017 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23791 del 29 Luglio 2022 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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