Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.
Corte di Cassazione (pres. Curzio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019
NOTA
Il provvedimento di cui in massima dà continuità al revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 34429 del 24 Dicembre 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 194 del 18 Dicembre 2018
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