Entrambi i quesiti implicano la considerazione del periodo di vacatio nel quale si colloca temporalmente la vicenda segnalata dai professionisti rimettenti.
Il Consiglio Nazionale Forense, già nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il cui art. 65, comma 2 ha prorogato i Consigli circondariali in carica sino al 31 dicembre 2014, ha precisato che il funzionamento degli stessi rimane, nel periodo transitorio, disciplinato dalle previsioni del R.D.L. n. 1578/1933, del R.D. n. 37/1934 e del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, così come sancito dal comma 1 del su indicato art. 65.
Ai sensi delle anzidette disposizioni legislative va a priori esclusa l’operatività dell’istituto del subentro del primo dei non eletti, non residuando, all’esito della proclamazione a conclusione delle operazioni elettorali, una tale graduatoria.
Di talché, l’unico strumento consentito dalla legge per la reintegrazione del Consiglio è costituito dall’indizione delle elezioni suppletive; trattasi, peraltro, di un rimedio coniato dall’ordinamento professionale previgente senza vincolo di obbligatorietà, rimanendo in via di principio nella discrezionalità dell’ente territoriale il ricorso, o meno alle stesse, quanto meno ogniqualvolta il numero dei seggi resisi vacanti non incida pregiudizievolmente sull’ordinato svolgimento dell’attività del Consiglio e sulla sua capacità deliberativa. Nel caso di specie, i quesiti prospettati alla Commissione non attengono alla regolarità formale e sostanziale delle deliberazioni adottate, a maggioranza, dal Consiglio territoriale, che non vengono sotto tali aspetti poste in discussione, bensì piuttosto all’opportunità, o meno, della libera scelta di procedere all’elezione del Presidente prima della ricostituzione del Collegio, di per sé già atto a funzionare.
Ritiene, pertanto, la Commissione che la soluzione in concreto attuata dall’ente territoriale non presenti margini di sindacabilità*.
Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 22 ottobre 2014, n. 73
Quesito n. 370, Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
* La Commissione dà atto della circostanza che, nelle more dell’approvazione del verbale della seduta in cui è stato reso il parere, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 8681/2014 ha ritenuto l’immediata operatività dell’istituto del subingresso. La Commissione ritiene tuttavia di non dover modificare il proprio orientamento al riguardo.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 73 del 22 Ottobre 2014- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera (quesito)
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