Ai fini dell’iscrizione all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per la maturazione del requisito di anzianità, nei dodici anni di iscrizione all’albo ordinario degli avvocati non si può computare anche il periodo di precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti, perché le due iscrizioni corrispondono a diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi. Tale principio vale, a fortiori, per l’ipotesi in cui si volesse cumulare l’anzianità maturata nell’esercizio della professione presso un altro Stato membro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 212 del 23 luglio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 23 Luglio 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
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