Ai fini dell’iscrizione all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per la maturazione del requisito di anzianità, nei dodici anni di iscrizione all’albo ordinario degli avvocati non si può computare anche il periodo di precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti, perché le due iscrizioni corrispondono a diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Scotti), SS.UU., ordinanza n. 19976 del 19 luglio 2024
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Giusti), SS.UU., sentenza n. 5306 del 28 febbraio 2024.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 19976 del 19 Luglio 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 177 del 17 Ottobre 2022
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