Al procedimento disciplinare non si applicano le norme (penali) sulla difesa d’ufficio dell’incolpato

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’incolpato, in ragione della sua qualità e della sua competenza tecnica, è legittimato all’autodifesa, sicchè, ove nel corso dell’udienza avanti il Consiglio territoriale lo stesso resti privo dell’eventuale difensore (ad es., per rinuncia al mandato), non è necessario disporre senz’altro il rinvio dell’udienza per consentire la nomina di altro difensore, né sussiste l’obbligo di nominargli un difensore d’ufficio ove non abbia provveduto alla difesa personale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 389

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213, nonché Cass. Sez. Unite 12 novembre 1988 n. 6129, nonché C.N.F., 18 dicembre 2001 , n. 290 e C.N.F., 8 giugno 2001, n. 109.
In sede di Legittimità, in senso conforme, Cassazione Civile (pres. Vessia, rel. Evangelista), SS.UU., sentenza del 22 novembre 1999, n. 819.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 389 del 30 Dicembre 2016 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 28 Febbraio 2013 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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