Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa sicché ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice, essendo sufficiente soltanto che venga rispettato il quorum previsto dalla L.P. per la validità delle deliberazioni (art. 43 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37). Va conseguentemente esclusa la nullità dell’impugnato provvedimento allorquando, da un esame dei verbali delle sedute consiliari risulti che il C.O.A. abbia sempre rispettato il quorum previsto dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 209
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 15-10-2012, n. 140; Cass. civ., sez. Unite 19-10-2011, n. 21585.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 12 Dicembre 2013 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Marzo 2010 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11294 del 01 Giugno 2015 (respinge)
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