Al procedimento disciplinare avanti al CDD non si applicano le norme in tema di astensione del giudice

Il procedimento disciplinare innanzi ai Consigli distrettuali di disciplina ha natura amministrativa (come del resto quello avanti ai COA) di natura giustiziale, non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, con conseguente inapplicabilità degli artt. 111 e 112 Cost, il che porta ad escludere la possibilità di invocare le norme in tema di astensione del giudice contenute nei codici di procedura civile e penale (art. 51 cpc). A tacere del fatto che l’inosservanza dell’obbligo di astensione di cui all’art. 51 n. 1 c.p.c. determina la nullità del provvedimento ciò nonostante emesso, solo ove il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento, ogni altra ipotesi dovendo essere fatta valere semmai come motivo di ricusazione (nella specie non proposta).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Campli), sentenza n. 206 del 9 novembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 09 Novembre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 80 del 04 Dicembre 2020 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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