Agli organi disciplinari (in prima istanza il CDD e quindi il CNF in sede di appello) è riservato il potere di applicare la sanzione ritenuta adeguata, sulla scorta di discrezionalità e prudente apprezzamento, alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 26 Febbraio 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 09 Settembre 2020 (sospensione)
0 Comment