La risposta è data nei seguenti termini.
L’art. 351, comma 1 bis, c.p.p. prescrive un diritto, e non un obbligo, di assistenza del difensore. Da ciò deriva che nessun profilo di responsabilità disciplinare potrebbe trovare applicazione in caso di un diniego da parte dell’Avvocato a garantire il patrocinio.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio” adottato dal CNF nella seduta del 22.05.2015, l’avvocato iscritto al predetto elenco, quando nominato, ha l’obbligo di prestare il patrocinio. Ne deriva che, qualora il soggetto sottoposto ad escussione per sommarie informazioni testimoniali ai sensi dell’art. 351, comma 1 bis, c.p.p. chieda, per il compimento di detto atto, di essere assistito da un difensore, quest’ultimo non potrà rifiutarsi. In tale ultimo caso, il comportamento di diniego assunto dall’avvocato d’ufficio potrà essere sanzionato disciplinarmente ai sensi dell’art. 49 c.d.f.
Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 16 marzo 2016, n. 35
Quesito n. 127, Ordine degli Avvocati di Siracusa
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 16 Marzo 2016- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera (quesito)
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