Per la determinazione in concreto della misura della sanzione deontologica può aversi riguardo, ai fini di un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, ai fini di una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 03 Settembre 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Vigevano, delibera del 22 Novembre 2011 (sospensione)
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