L’esposto, seppur corredato di documentazione a supporto, non è idoneo, di per sé solo, a fondare l’affermazione della responsabilità disciplinare dell’incolpato laddove costui abbia allegato e provato, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze di segno contrario. Ciò in quanto, nella formazione del proprio convincimento, il Giudice disciplinare è tenuto ad esaminare e valutare tutte le prove acquisite agli atti del procedimento, di tal che, in caso di mancato raggiungimento della prova certa della responsabilità disciplinare, l’incolpato va prosciolto in applicazione del principio in dubio pro reo. (In applicazione del principio di cui in massima, l’incolpato è stato prosciolto dall’accusa di aver violato il dovere di colleganza ed il divieto di aggravare la posizione debitoria della controparte, avendo documentato l’illeggibilità del fax con il quale il Collega di controparte chiedeva i conteggi per provvedere al pagamento delle somme liquidate in sentenza).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Gargiulo), decisione n. 21 del 16 febbraio 2022
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