La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell’incolpazione, e quindi del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 03 Settembre 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Vigevano, delibera del 22 Novembre 2011 (sospensione)
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