Accaparramento di clientela: vietato offrire prestazioni professionali “personalizzate” non richieste (specie se sfruttano fatti tragici, tali per natura loro da alterare la capacità del consumatore di valutare il prodotto offerto)

Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf, già art. 19 codice previgente), nonché lesione della dignità e del decoro della professione, il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto alla vedova proponendosi come legale per il giudizio di risarcimento del danno derivante dalla morte del marito in un tragico incidente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 38 del 25 febbraio 2020

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 141 del 5 dicembre 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 12 Settembre 2016 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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