Nel caso di accaparramento di clientela realizzato mediante l’invio di corrispondenza, l’illecito deve ritenersi commesso, ai fini della competenza territoriale del giudice disciplinare, nel luogo in cui il professionista ha lo studio professionale e da cui è stata predisposta e spedita la corrispondenza stessa, quindi a prescindere dal luogo cui è indirizzata (nella specie, in altra Regione), con ciò dando rilievo non al raggiungimento dello scopo (appunto l’acquisizione di clientela che in ipotesi potrebbe anche non accadere), bensì alla potenzialità lesiva della condotta posta in essere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Orlando), sentenza n. 132 del 28 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 28 Ottobre 2019 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 26 Settembre 2012 (censura)
0 Comment