Abolizione della sanzione disciplinare della cancellazione e principio del favor rei

L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, in vigenza dell’attuale sistema ordinamentale (art. 65 L. n. 247/2012) deve ritenersi ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale del “tempus regit actum”, secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato (Nel caso di specie, il professionista si appropriava indebitamente dell’autovettuta che aveva ricevuto da un cliente al fine di curarne la consegna ad un terzo; dopo aver avuto un sinistro stradale alla guida di tale autovettura, compilava falsamente il relativo modello CID – constatazione amichevole di incidente. Per tali fatti, veniva condannato in via definitiva per appropriazione indebita e falso in scrittura privata e quindi, dal proprio COA di appartenenza, alla sanzione disciplinare della cancellazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pertanto ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di anni tre).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 12 Luglio 2016 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 14 Maggio 2014 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30993 del 27 Dicembre 2017 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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