Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare

Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga comminata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni tre, in luogo della cancellazione comminatagli dal Consiglio territoriale e nelle more non più prevista come sanzione disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 6 novembre 2017, n. 162

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 30993 del 27 dicembre 2017, che ha confermato Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. e rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 06 Novembre 2017 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 02 Ottobre 2008 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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