Se deve escludersi l’abusività della condotta del cittadino che si rechi in altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia poi ritorno, anche dopo poco tempo, nella propria nazione per esercitarvi la professione di avvocato, è altresì vero che non viene meno la possibilità di verificare se, attraverso tale percorso, in realtà si persegua la finalità di esercitare la professione forense versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero invece l’esercizio della professione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 386 del 25 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 386 del 25 Ottobre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 06 Dicembre 2023 (cancellazione amm.va)
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