La durata dei sei anni della abilitazione al patrocinio (art. 8 RDL n. 1578/1933, come modificato dall’art. 10 L. n. 242/1988) non è lasciata alla libera discrezione dell’interessato, ma comincia inesorabilmente a decorrere dal primo giorno del secondo anno successivo all’iscrizione nel registro dei praticanti ed ha termine il giorno corrispondente del sesto anno rispetto a quello della decorrenza, e deve escludersi che tali momenti possano essere rimessi alla scelta soggettiva dell’interessato, giacché l’abilitazione al patrocinio è concessa esclusivamente allo scopo di consentire al praticante un tirocinio più ampio indirizzato ad una migliore preparazione utile per affrontare l’esame di abilitazione e la successiva attività professionale, sicché l’ampliamento del periodo previsto dalla legge, comunque realizzato, anche mediante una o più sospensioni, comporterebbe uno stravolgimento della ratio dell’istituto come concepito dal legislatore e finirebbe con il determinare la previsione di un vero e proprio status professionale concorrente con quello dell’avvocato.
NOTA.
In senso conforme, tra le altre, sentenze CNF n. 150/1994, n. 28/1995, n. 86/1995, n. 154/2007, n. 168/2009.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 283 del 29 Luglio 2016 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 17 Febbraio 2014
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