L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 22 novembre 2018, n. 145
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 22 Novembre 2018 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 18 Gennaio 2011 (sospensione)
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