Il COA di Santa Maria Capua Vetere formula quesito in merito alla possibilità di iscrivere nell’Albo un sacerdote del culto cattolico, con cura d’anime.

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’art. 17 della legge n. 247/12 non ha riprodotto il divieto già recato dall’art. 3, comma 1, del R.D. n. 1578/33, a mente del quale la professione di avvocato era incompatibile “con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime”. La mancata riproduzione di tale disposizione deve indurre alla conclusione che la stessa sia da ritenersi implicitamente abrogata per nuova disciplina della materia: d’altro canto, l’art. 65, comma 1, della legge n. 247/12 aveva previsto l’ultrattività delle previgenti disposizioni unicamente con riguardo al periodo transitorio fino all’entrata in vigore dei regolamenti.
Pertanto, non sussiste ad oggi l’incompatibilità tra esercizio della professione forense e qualità di ministro del culto cattolico con cura d’anime, salva restando l’osservanza dei doveri deontologici di cui all’art. 3 della legge n. 247/12 e al Codice deontologico forense.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 13 febbraio 2019, n. 18

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 13 Febbraio 2019
- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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