La Commissione ritiene di non doversi al riguardo discostare dal proprio consolidato orientamento in materia alla cui stregua “l’appartenente alle Forze dell’Ordine, in considerazione dell’obbligo di rapporto o di denuncia funzionalmente connesso al suo status (che, a differenza di altre categorie di dipendenti pubblici, non consente di distinguere l’attività di servizio da quelle di altro genere), versa in situazione di immanente conflitto tra i doveri predetti e quello – non di meno rilevante ed altrettanto cogente – di riservatezza discendente dalla frequentazione dello studio professionale per l’esercizio effettivo della pratica forense” (così il parere n. 34/2012 ma cfr. anche, ex multis, il parere n. 20/2012).
Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere del 16 gennaio 2019, n. 7
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 7 del 16 Gennaio 2019- Consiglio territoriale: COA Napoli Nord, delibera (quesito)
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