Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 23 del 20 febbraio 2013 (il cui contenuto si intende in questa sede integralmente richiamato, ribadito e confermato), che non sussiste incompatibilità alcuna tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento di attività di gestione di condomini.
Nel caso di specie, tuttavia, rileva la circostanza specifica che l’iscritto non si limita a svolgere l’attività di amministratore di condominio, ma assume al contempo la carica di amministratore di società avente ad oggetto l’attività di gestione del condominio. Da ciò consegue che trova applicazione, nella specie, la disposizione di cui all’art. 18, lett. c) della legge n. 247/12, a mente della quale l’esercizio della professione forense è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.
Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere del 16 gennaio 2019, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 1 del 16 Gennaio 2019- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera (quesito)
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