L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di asserita disorganizzazione amministrativa del proprio studio, conseguente al licenziamento contemporaneo delle segretarie, giacché tale circostanza non rientra tra le ipotesi previste dall’art. 5 Regolamento CNF per la formazione continua 16 luglio 2014, n. 6 come motivo di dispensa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 16 Febbraio 2018 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 28 Dicembre 2012 (censura)
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