Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha posto il seguente quesito: se anche il praticante abilitato sotto la previgente disciplina (R.D.L. 27.11.1933 n. 1578) può svolgere attività in sostituzione del dominus senza i limiti del patrocinio in proprio, come previsto dall’art. 41 comma 12 legge n. 247/12.

La Commissione osserva, preliminarmente, che il patrocinio contemplato dall’art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933 aveva inizio decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, consentiva l’esercizio professionale autonomo limitatamente ai procedimenti già di competenza pretorile ed aveva una durata massima di sei anni.
La nuova legge professionale forense, invece, ha limitato l’attività professionale del praticante, ex art. 41, co. 12, alla sola sostituzione del dominus “e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo” innanzi al GdP ed al Tribunale in ambito civile; in ambito penale, invece, la relativa legittimazione è circoscritta ai procedimenti innanzi al GdP, a quelli concernenti reati contravvenzionali ed a quelli già di competenza pretorile. La durata dell’abilitazione è fissata in anni cinque, a decorrere dalla delibera di iscrizione nel Registro dei praticanti.
Posto quanto sopra, atteso che l’ammissione al patrocinio contemplata dal previgente art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933 consentiva al praticante, nei limiti temporali e di competenza dianzi richiamati, l’autonomo esercizio dell’attività professionale, nulla osta, a parere della Commissione a che il praticante patrocinatore possa anche svolgere i compiti del sostituto processuale, previo, però, rilascio di delega scritta, in ottemperanza alla previsione recata dall’art. 14, comma 2, legge n. 247/2012.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 12 dicembre 2018, n. 81

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 81 del 12 Dicembre 2018
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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