Non è deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che richieda l’esecuzione di plurimi pignoramenti, ove ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 ncdf, già 49 cdf), ovvero propria qualora si tratti di credito professionale (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato in primo grado “per aver posto in essere nei confronti della propria assistita, plurime azioni esecutive, tra cui quelle mobiliari con asporto dei beni, aggravandone la posizione debitoria”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 13 giugno 2018, n. 65
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 1° giugno 2017, n. 66 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 207.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 13 Giugno 2018 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 24 Novembre 2014 (avvertimento)
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