La notifica di (centinaia di) atti di precetto al debitore che abbia chiesto i conteggi per pagare

Costituisce violazione deontologica la condotta dell’avvocato che -nonostante la modestia del credito ed in assenza di motivi d’urgenza- sulla base di numerose decisioni favorevoli ai propri clienti relative a cause distinte ma tutte oggettivamente connesse nonché contestuali, notifichi per ciascuna posizione il relativo atto di precetto gravato delle corrispondenti spese, senza informare il legale di controparte e mancando di riscontrarne la richiesta di conteggi per il pagamento spontaneo del dovuto, così finendo per aggravare inutilmente la posizione del debitore, senza che ciò corrispondesse ad effettiva tutela delle ragioni delle parti assistite (Nel caso di specie, il professionista aveva notificato circa 400 atti di precetto, ciascuno dei quali portante la somma di euro 100 per capitale ed euro 200 per compenso professionale, nonostante il Collega gli avesse richiesto i conteggi per il relativo pagamento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi quattro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. de Michele), sentenza del 24 aprile 2018, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 24 Aprile 2018 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 30 Giugno 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13983 del 23 Maggio 2019 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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