Il divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto

Il divieto deontologico di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita (art. 66 ncdf, già art. 49 cdf) deve essere interpretato nel senso che l’espressione “iniziative giudiziali” si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, confermata in sede di Legittimità da Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 23 Dicembre 2017 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 16 Gennaio 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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