L’avvocato che subentri ad un collega nell’assistenza, anche stragiudiziale, ha l’obbligo (derivante dai doveri di correttezza e lealtà) di rendere nota, con sollecitudine, anche per le vie brevi, la propria nomina al collega sostituito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 232
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 23 Dicembre 2017 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 03 Ottobre 2013 (censura)
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