La risposta è resa nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge n. 247/12, l’iscritto moroso rispetto al pagamento del contributo annuale dovuto al COA è sospeso a tempo indeterminato con provvedimento non avente natura disciplinare.
L’espressa esclusione della natura disciplinare del provvedimento di sospensione determina l’inoperatività nella fattispecie de qua del generale divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, di cui all’art. 17, comma 16 della legge n. 247/12.
Ne consegue che il COA potrà pronunciare la cancellazione dell’iscritto che ne faccia istanza ai sensi dell’art. 17, comma 9 della medesima legge, ovviamente riservandosi di rivalersi in sede civile per le obbligazioni non adempiute fino alla data della cancellazione. Diversamente è a dirsi per il caso di cancellazione d’ufficio: tra le cause, tassative, in cui è ammessa la cancellazione d’ufficio, non è infatti prevista l’ipotesi di mancato pagamento dei contributi.
Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 22 novembre 2017, n. 90
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 90 del 22 Novembre 2017- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera (quesito)
0 Comment