Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con il principio di colleganza l’avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l’importo dovuto dal suo cliente non dia alcuna risposta, ma notifichi l’atto di precetto, ovvero -anche in mancanza di una tale richiesta avversaria ed in assenza altresì di un effettivo, immediato e concreto pericolo temporale per la tutela del diritto del proprio assistito- proceda in tempi estremamente solleciti alla notifica dell’atto di precetto senza alcuna previa informale richiesta di adempimento spontaneo, così determinando un ingiustificato aggravio di spese per il debitore e un ingiustificato nocumento all’immagine professionale del collega di controparte agli occhi della propria assistita.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 24 Novembre 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 26 Luglio 2010 (avvertimento)
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