L’onere della prova di aver assolto agli obblighi formativi

La prova di aver adempiuto all’obbligo formativo incombe sul professionista, il quale è pertanto onerato di documentare detto adempimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 21 novembre 2017, n. 178

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 21 Novembre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Aprile 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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