Accaparramento di clientela: vietato offrire prestazioni professionali “personalizzate” non richieste

Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 ncdf, già art. 19 codice previgente) il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto ad un Comune e alla Provincia proponendosi per la costituzione di parte civile degli Enti stessi in un procedimento penale per disastro ambientale, dichiarandosi altresì disponibile ad applicare i minimi tariffari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 10 Ottobre 2017 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 16 Luglio 2012 (censura)
Giurisprudenza CNF

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