Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 ncdf, già art. 19 codice previgente) il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto ad un Comune e alla Provincia proponendosi per la costituzione di parte civile degli Enti stessi in un procedimento penale per disastro ambientale, dichiarandosi altresì disponibile ad applicare i minimi tariffari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 10 Ottobre 2017 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 16 Luglio 2012 (censura)
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