La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene che il provvedimento più corretto che il COA possa adottare in argomento, sia quello che si limiti a richiamare il dettato normativo, con la conseguenza che: i) non è incompatibile con la professione di avvocato la funzione di Presidente del C.d.A. dotato, per statuto, di poteri meramente amministrativi e rappresentativi della società; ii) a contrariis, la professione di avvocato è incompatibile, con l’incarico di membro di un CDA che svolga in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli derivano dalla legge e quindi, la gestione in senso lato della società e dell’impresa; iii) l’incompatibilità dettata dall’art. 18 citato, non è subordinata all’esistenza di un corrispettivo per l’attività svolta; la gratuità dell’incarico eventualmente assunto è pertanto irrilevante.
Per completezza, non è certo la rappresentanza della società che genera l’incompatibilità, né la possibilità di ricevere pagamenti da parte di terzi in nome della persona giuridica rappresentata; il discrimine è, notoriamente, l’attività gestoria, sia essa svolta individualmente (per delega) o collegialmente (CDA).
Pertanto, alla luce dei poteri del Presidente, per come descritti nel quesito, appare evidente che allo stesso sono conferite funzioni di rilievo, che implicano l’esistenza di poteri gestori e dunque determinano la sussistenza della causa di incompatibilità.
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 21 giugno 2017, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 45 del 21 Giugno 2017- Consiglio territoriale: COA Crotone, delibera (quesito)
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