L’introduzione in giudizio di prove false: l’illecito non è escluso dalla rinuncia alla prova stessa

Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e verità (artt. 9, 19 e 50 ncdf , già artt. 6 e 14 cod. prev) l’avvocato che introduca intenzionalmente nel processo prove false, a nulla rilevando, in ordine alla già avvenuta commissione dell’illecito, la rinuncia ad avvalersi delle prove stesse e la loro asserita superfluità probatoria (Nel caso di specie, trattavasi della ricevuta di accettazione di una raccomandata postale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 13 luglio 2017, n. 89

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 13 Luglio 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 01 Luglio 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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