L’esecuzione presso terzi “a tappeto” non integra, di per sé, illecito disciplinare

Non vìola il codice privacy (in quanto costituisce adempimento di un obbligo, al quale va quantomeno equiparato quello dell’esercizio del diritto), né è deontologicamente rilevante (in quanto non sussiste violazione dei doveri di correttezza e riservatezza) il comportamento dell’avvocato che, sulla base delle informazioni acquisite nell’espletamento del proprio mandato, notifichi atto di pignoramento presso terzi a plurimi presunti “debitores debitoris”, tra cui genitori, parenti e altri familiari della propria controparte, ove ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 ncdf, già 49 cdf) (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a procedimento disciplinare con l’accusa di aver attivato una procedura di pignoramento presso terzi nei confronti di molteplici soggetti, tra cui diversi familiari del debitore, al solo asserito scopo di divulgare presso i medesimi terzi pignorati la notizia circa le condizioni economiche del predetto debitore esecutato. Nel corso del procedimento, tuttavia, l’incolpato riferiva di aver ottenuto dal proprio assistito informazioni idonee a ritenere sussistenti potenziali rapporti di credito del debitore esecutato nei confronti dei terzi pignorati, ivi compresi i suoi familiari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e annullato la sanzione disciplinare comminatagli in primo grado).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 1° giugno 2017, n. 66

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 01 Giugno 2017 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 28 Ottobre 2013 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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