Il COA di Rimini chiede di sapere:
1. se a seguito della pubblicazione sulla G.U (avvenuta il 19 maggio 2016) del D.M. 17.3.2016 n. 70 sia ancora possibile lo svolgimento del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 d.L. 69/2013 (convertito con L. 98/2013) contestualmente al tirocinio presso uno studio legale. E ciò sia con riferimento ai tirocini iniziati anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 70/2016 (3.6.2016) sia a quelli iniziati successivamente;
2. se, in caso di risposta affermativa (ossia nel caso in cui si ritenesse possibile la frequenza contestuale dello studio e dell’Ufficio Giudiziario, sia ancora necessario che all’esito positivo dello stage segua l’obbligo di frequentazione dello studio legale, ai fini del compimento dello studio per ulteriori sei mesi.
La risposta è nei seguenti termini:
L’art. 1 del DM 70/2016 prevede che: “Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio”.
L’art. 3 del DM 70/2016 prevede al comma 4 che:
L’attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
e al comma 5 che:
Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall’articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo regolamento” (relativi, questi ultimi, all’assiduità nello svolgimento del tirocinio e all’obbligo di assistere ad almeno venti udienze nel semestre).
L’art. 41 della L. 247/2012, prevede al comma 4 che:
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
al comma 6, lettera b) che il tirocinio può essere svolto:
“b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;”
e al comma 7 che
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.
Infine l’art. 2, comma 1 lettere a) e c) del DM 58/2016, prevede che:
1. Per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall’articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247
[…]
c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Ne consegue che:
– i tirocini presso un ufficio giudiziario iniziati prima dell’entrata in vigore del DM 70/2016 (3.6.2016) rimangono regolati dalle disposizioni previgenti, ed in particolare dall’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle singole convenzioni stipulate dai COA con gli Uffici;
– i tirocini iniziati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 70/2016 sono regolati dalle disposizioni di cui alla legge professionale e dal D. M. 58/2016, e ben possono essere svolti contestualmente alla pratica presso uno studio professionale o presso l’avvocatura dello Stato; ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. n. 58/2016, è tuttavia necessario che il praticante che intenda svolgere il tirocinio presso un Ufficio Giudiziario abbia già svolto sei mesi di pratica presso uno studio professionale o l’avvocatura dello Stato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, comma 7, della legge n. 247/12. Tale disposizione, tuttavia, deve intendersi applicabile ai soli tirocini di cui all’art. 37 del D.L. n. 98/2011, a mente dell’art. 1 del medesimo DM n. 58/2016.
A conferma di ciò, milita l’art. 3, comma 5, del D.M. n. 70/2016, ai sensi del quale resta infatti salva la disciplina dello stage di cui all’art. 73 del D.L. n. 69/2013, che può essere svolto contestualmente al tirocinio professionale forense senza che sia richiesto, pertanto, il previo svolgimento di un semestre di pratica presso uno studio legale; ai sensi del medesimo articolo 3, comma 5, peraltro, restano ferme le opportune garanzie di effettività del contestuale svolgimento del tirocinio presso lo studio.
– Al termine del tirocinio e previo rilascio del parere positivo (consistente nella relazione del tirocinante sullo svolgimento dell’attività, corredato dall’attestazione di veridicità dei dati contenuto e della rispondenza del tirocinio svolto al progetto formativo da parte del Magistrato) ben potrà il COA, in presenza delle ulteriori condizioni, rilasciare il certificato di compiuta pratica.
Il COA di Rimini chiede inoltre di sapere:
1. se l’art. 2 del DM 70/2016, che prevede la possibilità per il praticante di svolgere il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato, debba intendersi rivolto ai soli praticanti semplici, ovvero anche ai praticanti abilitati al patrocinio;
2. se la frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi di formazione di cui all’art. 43 sia immediatamente operativa, ovvero se necessiti di ulteriori provvedimenti attuativi;
3. se la previsione dell’art. 9 del DM 70/2016 che stabilisce che il praticante possa chiedere, decorsi sei mesi dall’inizio della pratica l’abilitazione al patrocinio in sostituzione del proprio dominus comporti l’impossibilità per il praticante di gestire pratiche in proprio.
La risposta è nei seguenti termini:
1. La possibilità di svolgere contemporaneamente il tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, prevista dal comma 4 dell’art. 40 della L. 247/2012, nonché dall’art. 2 del D.M. 70/2016 a condizione che il lavoro subordinato sia svolto con modalità e orari idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio, è consentita a tutti i praticanti, anche a quelli abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni.
2. Ai sensi dell’art. 43 della L. 247/2012 la regolamentazione dei corsi di formazione, la cui frequenza è prevista come obbligatoria e con profitto, è demandata ad un regolamento ministeriale, ad oggi non ancora emanato.
3. Il patrocinio di cui all’art. 41, comma 12 della L. 247/2012 e all’art. 9 del D.M. 70/2012 conseguito a seguito di autorizzazione rilasciata dal COA a esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica, non consente al praticante di gestire pratiche in proprio, ma solamente quelle del professionista presso il quale egli sta svolgendo il tirocinio, sotto il controllo e la responsabilità del medesimo.
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 22 febbraio 2017, n. 14
Quesito n. 267, COA di Rimini
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 14 del 22 Febbraio 2017- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera (quesito)
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