L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo

L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo a prescindere se rifletta, o meno, un esercizio in atti dell’attività e perciò anche se quest’ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua (Nel caso di specie, il professionista aveva conseguito zero crediti formativi nel triennio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 12 novembre 2016, n. 331

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 331 del 12 Novembre 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 03 Aprile 2013 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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